Trattamento Odori 

TRATTAMENTO ODORI Regolamento nazionale
Il mercato del trattamento degli odori è piuttosto diversificato perché gli utilizzatori possono essere industrie alimentari, conciarie, di macellazione delle carni, allevamento suini, ed anche attività formalmente “pulite” ma con problemi occasionali derivanti da malfunzionamento degli impianti.
Il recente D.Lgs. n. 102/2020 ha modificato l’art. 268, del D.Lgs. n. 152/2006, inserendo
la definizione di emissioni odorigene quali «emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena».
Con il nuovo art. 272-bis “Emissioni odorigene” nel D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta, introdotto nel TUA dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n.183, viene per la prima volta affrontato dalla normativa statale il tema delle emissioni odorigene che, che finora
era stato sostanzialmente ignorato.
Il nuovo art. 272-bis introduce il tema delle emissioni moleste senza fissare limiti emissivi, consentendo agli Enti di stabilire valori limite in fase di autorizzazioni.
In aggiunta agli obblighi di legge, eliminare il cattivo odore proprio dove viene generato può offrire anche un triplice vantaggio:
1. Migliorare la qualità della vita e della sicurezza degli operatori che lavorano nei siti produttivi;
2. Scongiurare quegli effetti negativi ed i pericoli che il cattivo odore può causare alla salute degli operatori, quali: disturbi gastrici, disturbi del sonno, mal di testa, stati di ansia-angoscia, perdita di appetito;
3. Ridurre le possibilità della contaminazione di aree limitrofe agli impianti.
Leprincipali attività sensibili all’argomento sono:
• Le discariche
Gli impianti di trattamento e/o smaltimento rifiuti (compostaggio, tritovagliatura,termovalorizzazione)
•Le industrie alimentari (soprattutto carne, vegetali, petfood)
•Le industrie di stampaggio plastica e gomma, le fonderie, I depuratori
•Gli allevamenti avicoli e suinicoli.


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